sabato, 20 aprile 2024

Compliance
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Management
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Normativa di riferimento, aree di applicabilità

D.Lgs 231/2001
La Compliance Aziendale, intesa come la previsione di una responsabilità amministrativa delle aziende e degli enti per determinate fattispecie di reato, era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e nelle convenzioni dell’Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.
Il concetto di Compliance e di responsabilità amministrativa, in ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e UE, è stato successivamente introdotto nell’ordinamento Italiano dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, il quale delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità.
In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha definito la disciplina della “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Con tale decreto, il legislatore – uniformando l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi, non solo dell'Unione europea – ha introdotto una responsabilità diretta dell'ente, secondo il modello statunitense.
Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell’interesse e/o vantaggio della società stessa da:
  • da persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso;
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.
Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità “amministrativa” della società.
Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:
  • sanzione pecuniaria;
  • sanzione interdittiva;
  • confisca;
  • pubblicazione della sentenza.
In particolare, nei casi di maggiore gravità, l’applicazione di sanzioni interdittive può comportare la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l’esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi.

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