Normativa di riferimento, aree di applicabilità
D.Lgs 231/2001
La Compliance Aziendale, intesa come la previsione di una responsabilità amministrativa delle aziende e degli enti per determinate fattispecie di reato, era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e nelle convenzioni dell’Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.
Il concetto di Compliance e di responsabilità amministrativa, in ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e UE, è stato successivamente introdotto nell’ordinamento Italiano dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, il quale delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità.
In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha definito la disciplina della “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Con tale decreto, il legislatore – uniformando l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi, non solo dell'Unione europea – ha introdotto una responsabilità diretta dell'ente, secondo il modello statunitense.
Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell’interesse e/o vantaggio della società stessa da:
Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:
La Compliance Aziendale, intesa come la previsione di una responsabilità amministrativa delle aziende e degli enti per determinate fattispecie di reato, era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e nelle convenzioni dell’Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.
Il concetto di Compliance e di responsabilità amministrativa, in ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e UE, è stato successivamente introdotto nell’ordinamento Italiano dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, il quale delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità.
In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha definito la disciplina della “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Con tale decreto, il legislatore – uniformando l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi, non solo dell'Unione europea – ha introdotto una responsabilità diretta dell'ente, secondo il modello statunitense.
Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell’interesse e/o vantaggio della società stessa da:
- da persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.
Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.